L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18.

L’Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

d) delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi.

L’Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione dell’Associazione;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sulla sostituzione del presidente dell’associazione.

L’Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata a cura del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto.

La convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, pubblicazione su sito web dell’Associazione, e/o

attraverso comunicazione agli organi di stampa.

Nella convocazione dell’Assemblea Generale devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare,

Le decisioni dell’Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate. Il voto può

essere espresso anche per corrispondenza, anche e-mail, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica.

In sede ordinaria, in prima convocazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le

proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, sono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal numero degli stessi.

In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto, per le deliberazioni sullo scioglimento dell’Associazione e sulla trasformazione dell’Associazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e sulla sostituzione del Presidente si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.