Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati;

b) i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

c) i contributi offerti tanto da Associati quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una specifica destinazione;

d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati;

e) le entrate derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;

f) i proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;

g) le rendite del patrimonio;

h) le entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall’art. 2 ed a quelle connesse o strumentali.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, su delibera dell’Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi e comunque non avente scopo di lucro; in mancanza di pronunzia da parte dell’Assemblea, sono devoluti secondo quanto stabilisce l’art. 31 del codice civile.