Art 1

L’Associazione denominata “… per la Storia …” (di seguito la “Associazione”) è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché alle regole ed ai principi definiti nello Statuto.

L’Associazione ha sede in Avellino ed ha durata illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli Associati.

L’Associazione ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati e tifosi della squadra dell’Avellino calcio, promuovendo discussioni sul tifo, sulle vicende societarie e di campionato e sulla storia ultra centenaria della squadra.

L’Associazione si propone di acquistare, da chi risulterà essere il legittimo titolare ai sensi del D.Lgs 30/2005, la proprietà del marchio denominato “Unione Sportiva Avellino spa 1912” in sigla “U.S. Avellino 1912” avente come simbolo un logo circolare al cui interno è contenuto un rombo raffigurante un lupo la cui immagine è per metà di colore bianco su sfondo verde nella sua parte sinistra e per l’altra metà di colore verde su sfondo bianco, riportante all’interno del logo le parole “Unione sportiva Avellino spa 1912. La associazione gestirà il detto marchio per finalità socio-culturali e di diffusione dello sport.

L’associazione, inoltre, intende promuovere e espandere il sostegno in favore della squadra dell’Avellino calcio nel rispetto delle norme di etica sportiva.

L’Associazione intende determinare benefici per i propri Associati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi disabili ed agli Associati residenti fuori Avellino che vogliono trovare nell’Associazione un modo di identificazione e contatto con il Club.

L’Associazione si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, anche attraverso manifestazioni sportive, culturali, di costume e artistiche.

Poiché l’Associazione non persegue scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori, dipendenti.

Art 2
L’Associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività o iniziativa indirizzata al conseguimento dei fini di cui all’art.1.

In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, può tra l’altro:

a) promuovere attività sportive nel settore del calcio e degli altri sport;

b) realizzare e gestire servizi internet per gli Associati (a titolo esemplificativo e non tassativo, sito web, posta elettronica, web TV);

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione degli altri, l’acquisto del marchio denominato “Unione Sportiva Avellino spa 1912” in sigla “U.S. Avellino 1912”;

d) la associazione potrà contrarre finanziamenti e mutui, l’assunzione in concessione o in comodato, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

e)amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della Associazione, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;

g) partecipare, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, al capitale di società ed in particolare acquistare azioni o quote della società di calcio della città di Avellino;

h) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale;

i) erogare premi e borse di studio;

l) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all’attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dello scopo indicato nell’art. 1.

Art 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati;

b) i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

c) i contributi offerti tanto da Associati quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una specifica destinazione;

d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati;

e) le entrate derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;

f) i proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;

g) le rendite del patrimonio;

h) le entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall’art. 2 ed a quelle connesse o strumentali.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, su delibera dell’Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi e comunque non avente scopo di lucro; in mancanza di pronunzia da parte dell’Assemblea, sono devoluti secondo quanto stabilisce l’art. 31 del codice civile.

Art 4

1. Possono fare parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti e persone giuridiche italiane ed estere, simpatizzanti e/o tifosi della squadra dell’Avellino Calcio, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata.

Al fine di acquisire la qualifica di “Associato” occorre:

– avanzare apposita domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando apposito modulo nel quale si dichiara espressamente:

a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto;

b) di voler partecipare alla vita associativa;

c) di accettare, senza riserve, lo Statuto e gli eventuali regolamenti associativi;

d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi;

– dar prova del versamento della quota associativa annuale stabilita.

La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto registro certifica ufficialmente l’appartenenza all’Associazione.

Art 5

L’importo della quota associativa iniziale è determinato nella misura di euro 10,00 (Euro dieci/00).

Annualmente il Consiglio Direttivo determina l’importo della quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Ogni associato può sottoscrivere una unica quota.

In caso di deliberazione di un contributo straordinario, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo.

Per gli Associati il versamento dell’importo della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I versamenti di cui sopra non vengono restituiti in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato o di scioglimento dell’Associazione.

Art 6

Sono Associati “Fondatori” coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

Art 7

Il Consiglio Direttivo può nominare Associati “Onorari” le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi previsti nel presente Statuto o per l’avere acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari.

Art 8

La qualifica di Associato si perde:

a) per recesso dell’Associato, esercitato ai sensi del successivo art. 12;

b) per decadenza per morosità dell’Associato, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo.

L’associato può essere escluso dall’associazione qualora violi una disposizione del presente statuto o comunque per giusta causa. L’esclusione è deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato, perde ogni diritto relativo.

Art 9

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa, salvo quanto di seguito previsto.

Spetta a tutti gli Associati, in regola col versamento delle quote associative, il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell’Associazione.

Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati secondo quanto stabilito al successivo art. 14.

Art 10

Ogni Associato ha il dovere:

a) di osservare i principi ispiratori contenuti nel presente Statuto;

b) di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e le decisioni dagli organi dell’Associazione;

c) di corrispondere regolarmente la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 11

L’iscrizione all’Associazione ha durata per l’anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da fare pervenire presso la sede dell’Associazione, a mezzo lettera raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano con prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza dell’anno in corso.

Art 12

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il tesoriere;

f) il Collegio Sindacale;

Art 13

Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che non si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3.

Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati persone fisiche che siano maggiori di anni 18 (diciotto), che non si trovino nelle

condizioni, anche in termini di onorabilità, di cui al successivo comma 3 e che posseggano gli ulteriori requisiti, anche di professionalità, eventualmente richiesti per ciascuna carica.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’incarico, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito.

Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che, oltre a quanto sopra, siano in regola col versamento delle quote associative e che siano associati da almeno novanta giorni antecedenti la data dell’assemblea.

Le cariche elettive dell’Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell’incarico, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art 14

L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18.

L’Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

d) delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi.

L’Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione dell’Associazione;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sulla sostituzione del presidente dell’associazione.

L’Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata a cura del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto.

La convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, pubblicazione su sito web dell’Associazione, e/o

attraverso comunicazione agli organi di stampa.

Nella convocazione dell’Assemblea Generale devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare,

Le decisioni dell’Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate. Il voto può

essere espresso anche per corrispondenza, anche e-mail, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica.

In sede ordinaria, in prima convocazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le

proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, sono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal numero degli stessi.

In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto, per le deliberazioni sullo scioglimento dell’Associazione e sulla trasformazione dell’Associazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e sulla sostituzione del Presidente si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Art 15

Ogni Associato legittimato al voto ha diritto nell’Assemblea Generale ad un solo voto ed è escluso il voto per delega.

Art 16
Il Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri, è l’organo di governo dell’Associazione, cui competono la direzione e l’amministrazione dell’ente e l’attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi a titolo esemplificativo:

– la decisione di vendere il marchio eventualmente acquistato e/o la concessione dello stesso in godimento, a titolo oneroso o gratuito dello stesso; concedere la licenza d’uso del marchio, ovvero concedere l’uso del logo, dei colori sociali, dello scudetto e della denominazione ivi prodotta, per realizzare servizi di informazione, di sponsorizzazione su quotidiani, periodici, giornali locali e nazionali; esercitare o concedere a terzi il diritto di sfruttare il marchio sia per finalità pubblicitarie sia per iniziative promozionali dell’immagine, dei servizi e dei prodotti (a titolo esemplificativo, tute, magliette, divise di allenamento e da gioco, borse, sciarpe, gadgets);

– la redazione annuale del bilancio contabile-economico-finanziario e della relazione sulla gestione;

– la redazione e l’approvazione del bilancio preventivo con la relativa relazione illustrativa;

– l’indizione delle votazioni dell’Assemblea Generale;

– l’approvazione di eventuali regolamenti interni;

– il rigetto della domanda di ammissione di nuovi Associati;

– la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari;

– l’organizzazione ed il patrocinio di manifestazioni;

– la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare la sede dell’Associazione purché nell’ambito dello stesso Comune.

Art 17

I Consiglieri durano in carica quattro anni i componenti sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Generale per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Art 18

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere al suo interno il il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può provvedere, inoltre, a nominare comitati, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 3 (tre) Consiglieri in carica con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, escludendosi tuttavia la trasmissione a mezzo di raccomandata postale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso dì assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo – nel periodo in cui, per la cessazione di uno o più dei suoi componenti, non siano in carica tutti i suoi membri e fintantoché esso non sia ricostituito nella sua totalità – sono valide purché assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Art 19

Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è Mario Dell’Anno, eletto dai soci fondatori a tempo indeterminato.

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura tutti i rapporti con le banche, istituti di credito e le poste e può aprire conti corrente, fare depositi e prelievi dagli stessi, emettere assegni tratti sui conti correnti medesimi e fare altresì qualsiasi altra operazione con banche, istituti di credito e le poste.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, sino alla sostituzione che sarà deliberata dall’assemblea generale degli associati, in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Art 20

Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte,

sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Vice Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

Art 21

Il Tesoriere dell’Associazione ha il compito di:

– curare l’aggiornamento del libro degli aderenti all’associazione;

– custodire il patrimonio dell’Associazione;

– tenere il registro della contabilità;

– conservare gli eventuali documenti giustificativi;

– rendere il conto al Consiglio Direttivo;

– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali.

Art 22

L’assemblea generale dell’associazione può nominare un organo di controllo o un revisore.

L’organo di controllo potrà essere costituito, in base alla decisione dei soci al momento della nomina, da un solo membro effettivo o da un organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed in ogni caso dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

All’organo di controllo, qualunque sia la sua composizione numerica, si applicheranno le disposizione sul collegio sindacale previste per le società di capitali.

L’organo di controllo durerà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio dell’incarico ed è rieleggibile.

Art 23

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Entro il 15 novembre di ciascun anno deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Art 24

In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’Assemblea Generale che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art 25

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Art 26

Per qualunque controversia relativa ai rapporti tra gli Associati, tra questi e l’Associazione e/o gli organi associativi e comunque relativa all’interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.