L’assemblea generale dell’associazione può nominare un organo di controllo o un revisore.

L’organo di controllo potrà essere costituito, in base alla decisione dei soci al momento della nomina, da un solo membro effettivo o da un organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed in ogni caso dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

All’organo di controllo, qualunque sia la sua composizione numerica, si applicheranno le disposizione sul collegio sindacale previste per le società di capitali.

L’organo di controllo durerà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio dell’incarico ed è rieleggibile.

Lascia un commento